GUIDA AL DECRETO 5.0: INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
In attesa del decreto attuativo che darà il via all’effettiva applicazione del Piano, abbiamo creato una piccola guida per comprendere le opportunità che offre in ambito energetico.
A chi è rivolto il Decreto 5.0?
Il decreto è rivolto a tutte le imprese italiane di ogni forma giuridica e dimensione ed anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nello Stato italiano che abbiano intenzione di eseguire investimenti in strutture produttive capaci di efficientare il consumo energetico.
Su quali investimenti interviene?
Gli investimenti dovranno riguardare beni strumentali materiali ed immateriali, rispettivamente appartenenti alle categorie dell’allegato A o dell’allegato B alla legge 232 dell’11 dicembre 2016, la legge costitutiva degli incentivi transizione 4.0.
Gli investimenti nelle categorie appena esposte dovranno rispettare i requisiti di interconnessione (i 5 + 2 requisiti delle vecchie leggi transizione 4.0) ma in più dovranno essere capaci di ottenere un risparmio energetico declinato sull’unità produttiva, oppure sui singoli processi manifatturieri. Una novità importante nel decreto riguarda le categorie dell’allegato B: a queste categorie, già numerose (circa 25, allargate a più riprese durante le varie leggi di bilancio), vengono aggiunte due ulteriori categorie:
- I sistemi di monitoraggio, controllo e visualizzazione delle performance energetiche dei processi e delle unità produttive, anche attraverso l’utilizzo di sensori di campo.
- I software di gestione aziendale – i famigerati ERP – ma solo se acquistati congiuntamente ai software per il monitoraggio energetico.
Inoltre, per la prima volta, per gli investimenti superiori a €40.000 si potranno cumulare, nella base di calcolo dei crediti d’imposta, anche gli investimenti per asset dedicati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili diverse da biomassa e anche spese per la formazione del personale nella misura non superiore al 10% dell’investimento o, in generale, con un massimo di 300.000€.
Gli investimenti dovranno inoltre essere corrispondenti all’articolo 17 del Regolamento Europeo 850/2020 ovvero investimenti che non arrecano danno significativo all’ambiente, come del resto già visto per altri interventi finanziati dal PNRR.
Il credito d’imposta spettante:
La misura prevede tre scaglioni di intervento:
- Fino a 2 milioni e mezzo di euro.
- Tra 2 milioni e mezzo e 10 milioni di euro.
- Tra 10 milioni di euro e 50 milioni di euro.
Oltre 50 milioni di euro non è previsto nessun contributo.
L’iter normativo per l’accesso al contributo:
Nel piano transizione 5.0 le aziende dovranno fare un iter diverso per poter accedere al credito d’imposta rispetto a quanto fatto per il decreto 4.0. Sono richieste infatti:
- (Ex-ante) Una dichiarazione ed una certificazione per i progetti d’investimento. Sono quindi da includere il bene strumentale ma anche i dispositivi per l’autoproduzione e la formazione del personale. La certificazione dovrà determinare la bontà del progetto, così da ottenere gli obiettivi desiderati in termini di efficientamento energetico.
- (Ex-post) L’azienda dovrà rendicontare quanto fatto con una dichiarazione e una certificazione che vada a determinare la risultanza dell’efficientamento energetico che l’azienda è stata in grado di conseguire a seguito di quel particolare investimento.
Le certificazioni ex-ante ed ex-post citate giocano un ruolo chiave per l’accesso al contributo.
Il decreto 5.0 rimanda ad un successivo decreto attuativo da emanarsi entro 30 giorni a quello del Ministero le modalità su come certificare, su chi potrà certificare, sui requisiti di indipendenza ed onorabilità dei professionisti che dovranno certificare i progetti ex-ante, ma soprattutto ex-post.
Per le piccole e medie imprese è consentito di incrementare il credito d’imposta fino a un massimo di €10.000 per raggiungere le certificazioni ex-ante ed ex-post. Una volta presentata la certificazione ex-post l’iter sarà completo e l’azienda potrà fruire del credito d’imposta in un’unica soluzione. Qualora l’azienda non riesca, entro il 2025, ad utilizzare tutto il credito d’imposta maturato, la parte rimanente potrà essere spalmata nei successivi cinque esercizi fiscali a partire dal 2025.
Quali sono le potenziali criticità?
Questo decreto basa la sua efficacia sul successivo decreto attuativo che dovrà essere emanato dal Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e dal Ministero dell’Economia entro 30 giorni dall’approvazione del decreto e nel recente passato questi i tempi sono stati disattesi.
I contenuti del decreto attuativo saranno particolarmente interessanti:
- Dovranno stabilire le modalità con cui tecnicamente calcolare l’efficienza energetica.
- Dovranno assicurare il rispetto della spesa (il decreto attuativo dirà come non superare i limiti di spesa definiti dal PNRR).
- Dovrà stabilire i criteri con i quali selezionare i professionisti e i soggetti incaricati a rilasciare certificazioni.
Per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione, il decreto consente di rendicontare efficientamenti energetici su scenari controfattuali, andando ad ipotizzare -vedremo su quali basi tecniche- un consumo stimato a fronte di un investimento ipotetico, previsto solo sulla carta. Sembrerebbero esclusi gli investimenti su nuove linee per realtà che già esistono.
Le agevolazioni del piano transizione 5.0 saranno:
- Cumulabili con gli altri incentivi disponibili (ad eccezione che il contributo erogato non superi il valore del 100% dell’investimento).
- Non cumulabili con il credito d’imposta 4.0.
- Non cumulabili con gli incentivi rivolti alle imprese che operano nella zona economica speciale unica cui al Decreto Legge del 19 settembre 2023 (ZES unica, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).
Durante la fase di pianificazione degli investimenti le aziende dovranno quindi scegliere se puntare ad ottenere le agevolazioni del piano 5.0 oppure puntare a ottenere l’agevolazione del piano transizione 4.0 secondo quanto previsto dalla legge 178/2020.
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